11/11. Un plauso davvero al Collegio e soprattutto al giudice estensore, Cons. Davide Miniussi, per aver affermato principi così importanti con un linguaggio ed una prosa giudiziaria davvero eccezionali.
11/11. Un plauso davvero al Collegio e soprattutto al giudice estensore, Cons. Davide Miniussi, per aver affermato principi così importanti con un linguaggio ed una prosa giudiziaria davvero eccezionali.
10/11 Il TAR, dunque, stabilisce che l'efficacia ultrattiva delle Convenzioni tra Comune e Rai è limitata alle edizioni 74ª e 75ª del Festival. Per le edizioni successive, sarà necessario indire una gara pubblica, garantendo concorrenza e trasparenza
9/11 Tale decisione si basa sul principio di proporzionalità. Il TAR rileva che interrompere l’organizzazione avanzata del Festival sarebbe sproporzionato rispetto agli interessi della ricorrente, che non ha dimostrato preparativi concreti per partecipare a una gara.
8/11 Nonostante le criticità individuate, il TAR salva la prossima edizione del Festival. La decisione si basa sul principio di tutela dell’interesse pubblico, evitando l’interruzione (effetto «dirompente») di un evento di rilevanza nazionale.
7/11 La sentenza ribadisce il principio per cui i contratti (anche quelli "attivi") devono garantire il massimo vantaggio economico per l’Amministrazione. In assenza di gara, questo principio è inevitabilmente violato!
6/11 Il TAR poi affronta il tema (scottante) della discrezionalità amministrativa: il Comune può scegliere il modello organizzativo del Festival, ma tale scelta non può dirsi sottratta in toto al sindacato di legittimità, specie se viola il principio di trasparenza.
5/11 I giudici rigettano la tesi della RAI, secondo cui l’indissolubilità tra il Marchio del Festival e il format (legato a RAI) escludesse l'obbligo di gara. Il TAR evidenzia che il Marchio è stato associato nel tempo a format del tutto diversi e non intrinsecamente legati a RAI
4/11 Il TAR analizza la natura della Convenzione tra Comune e RAI: non è solo un contratto attivo (=che genera un'entrata economica per l'ente), ma una concessione che offre un'utilitas economica. Questo impone il rispetto dei principi concorrenziali stabiliti dal nuovo Codice!
3/11 Un punto chiave per i giudici è che l’obbligo di indire una gara pubblica non viene meno perché c'è prassi consolidata. Il TAR sottolinea che anche questi devono rispettare trasparenza e concorrenza!
2/11. La sentenza verte su ricorso di Just Entertainment (JE)
contro delibere della Giunta comunale di Sanremo, che hanno concesso a alla Rai l'uso esclusivo del marchio 'Festival di Sanremo' per le edizioni 74ª e 75ª, escludendo JE da procedura di evidenza pubblica
@sanremoesc.bsky.social
Il TAR di Genova oggi ha emesso una sentenza che costituisce un enorme passo avanti in tema di tutela della concorrenza nei servizi pubblici.
Ma cosa ha detto, di preciso, il tribunale amministrativo ligure? Segue thread 1/11🧵👇
Ci si abituerà anche a questo social
Approfondiamo l'attuale tensione tra potere esecutivo e giudiziario in Italia, con particolare attenzione alle recenti controversie sulle politiche migratorie.
Con la dott.ssa Giulia Mentasti e Marco Bellandi Giuffrida
youtu.be/fnciC--Fju0
L’accordo con l’Albania è un colabrodo giuridico: tutti i punti critici.
Sono molti i dubbi in punto di diritto che potrebbero inficiare la validità dell’accordo stesso.
https://www.editorialedomani.it/politica/italia/cpr-laccordo-con-tirana-e-un-colabrodo-giuridico-tutti-i-punti-critici-s0nkflti
Non c'è la harley, non mi fido ;-)
Italian PM’s priorities.
Before announcing a huge increase of the budget deficit.